Regolamento

Approvato da Assemblea Ance Messina del 29 Luglio 2019

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE E SCOPI

ARTICOLO 1

Costituzione

Ance Messina è costituita nell’ambito di Sicindustria e ha sede in Messina.

Ance Messina si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall’Ance stessa.

Il presente Regolamento è predisposto in conformità al Regolamento tipo approvato da Ance e Confindustria, nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto di Ance e Confindustria, ed entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea della Sezione e del Consiglio Generale di Sicindustria. Quest’ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte della Sezione e, decorso tale termine, il Regolamento si intende comunque approvato.

Il presente Regolamento disciplina l’assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonché la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

ARTICOLO 2
Scopi

Ance Messina, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali di Sicindustria, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all’assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.

A tal fine Ance Messina, in particolare:

a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni;

b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell’Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;

c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell’elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;

d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l’accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi;

f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell’edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell’industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici o privati;

g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all’edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;

h) promuove la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l’eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;

i) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;

l) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;

m) designa i propri rappresentanti nei competenti organi di Sicindustria e nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell’industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati da Sicindustria, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

n) esercita, in via esclusiva, la gestione politica, economica e patrimoniale degli enti bilaterali di settore territoriali con totale autonomia nel loro governo;

o) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l’edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all’elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;

p) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;

q) assume, nell’interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;

r) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, della Sezione.

Ance Messina svolge il ruolo di interlocutore primario delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell’edilizia e delle costruzioni.

In particolare, in tema di politica delle infrastrutture, nel puntuale rispetto della ripartizione di ruoli e competenze tra i sistemi Ance e Confindustria, Ance Messina è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, fermo restando le competenze specifiche di altre componenti del sistema e quelle generali di Sicindustria sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell’ottica delle esigenze dell’utenza industriale, dell’ammodernamento e dello sviluppo del territorio.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione sono comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza di Sicindustria.

ARTICOLO 3
Rapporti con l’Ance

Ance Messina è aderente all’Associazione nazionale costruttori edili – Ance secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

Ance Messina adotta il codice etico dell’Ance quale parte integrante del proprio Regolamento.

L’adesione di Ance Messina all’Ance comporta l’adesione automatica all’Organismo associativo regionale dell’edilizia e l’inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’OAR comporta l’irregolarità di Ance Messina con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’Articolo 10 dello Statuto.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate in Ance Messina l’obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell’Ance e dell’Organismo associativo regionale dell’edilizia.

TITOLO SECONDO
SISTEMA ASSOCIATIVO

ARTICOLO 4

Sistema associativo

Ance Messina inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;

b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari detti anche imprese ordinarie, associate , soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda una delle attività previste dal comma uno.

È facoltà di Ance Messina prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, come regolate all’Articolo 2.

ARTICOLO 5
Ammissione dell’impresa associata e cessazione

Sono soci ordinari di Ance Messina le imprese edili ed affini che aderiscono a Sicindustria ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell’ambito associativo dell’Associazione nazionale costruttori edili – Ance ai sensi dello Statuto di questa, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.

La domanda di ammissione a socio ordinario di Ance Messina o la cessazione sono esaminate dal Consiglio Generale e comunicate a Sicindustria che, in base al parere vincolante di Ance Messina, le ratifica nella prima riunione utile dell’organo competente..

Le specifiche modalità organizzative sono stabilite congiuntamente da Ance Messina e da Sicindustria, nel rispetto degli Accordi Ance-Confindustria di cui all’Articolo 4.

ARTICOLO 6
Diritti delle imprese associate

Dall’adesione a Sicindustria Messina e dall’appartenenza ad Ance Messina derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da Sicindustria nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

ARTICOLO 7
Obblighi delle imprese associate

L’appartenenza ad Ance Messina comporta i seguenti obblighi:

a) osservare, oltre allo Statuto dell’Associazione, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti di Ance Messina ivi compresi gli obblighi contributivi;

b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra Ance Messina e l’Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest’ultima;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l’attività aziendale che venissero richiesti da Ance Messina per il perseguimento degli scopi di cui al precedente Articolo 2;

d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l’obbligo, di far aderire all’Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Messina, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;

e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell’ambito territoriale di competenza della Sezione;

f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

ARTICOLO 8
Imprese Assistite

Fanno parte di Ance Messina in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l’attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Messina che non siano soci ordinari .

Le imprese assistite usufruiscono di tutti i servizi della Sezione ad esclusione di quelli specificatamente dedicati ai soci ordinari e sono partecipi delle iniziative che la Sezione realizza nell’interesse specifico della categoria.

Le imprese assistite non hanno elettorato né attivo né passivo e non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

ARTICOLO 9
Soci aggregati

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti della Sezione sono definiti dall’accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, Ance trasmette l’elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10
Contributi

I rapporti contributivi tra Ance Messina e Sicindustria sono disciplinati da apposito Accordo organizzativo redatto secondo lo schema concordato da Ance e Confindustria in ambito nazionale, siglato dalle parti competenti territorialmente ed allegato al presente Regolamento.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità di Ance Messina che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il Consiglio Generale di Ance Messina può fissare una contribuzione destinata all’esclusivo finanziamento delle attività di Ance Messina.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune di Ance Messina, di cui all’Articolo 31, che è distinto dal patrimonio di Sicindustria, del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell’Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell’Ance stessa.

In caso di inadempienza l’Ance potrà applicare le misure sanzionatorie all’uopo previste dallo Statuto nei confronti di Ance Messina.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione di Ance Messina e per quelli eseguiti nella circoscrizione di Ance Messina stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all’Ance, la misura del contributo è quella all’uopo stabilita annualmente dall’Assemblea dell’Ance.

Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall’accordo nazionale di cui all’Articolo 9 secondo comma.

ARTICOLO 11
Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

L’ Ance Messina fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all’Ance che svolgono attività nella circoscrizione di Ance Messina, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all’Ance, di cui al precedente Articolo 10.

ARTICOLO 12
Anagrafe

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell’Anagrafe dell’Associazione e del registro delle imprese confederale, al quale aderiscono collettivamente le imprese associate all’Ance Messina, presso Ance Messina viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate ordinarie, delle imprese assistite, nonché delle imprese aggregate appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell’Ance, delle imprese aggregate appartenenti ai soci aggregati di Ance e di eventuali altre categorie.

L’ Ance Messina è obbligata a tenere costantemente aggiornata la suddetta anagrafe ed a comunicare all’Ance le variazioni secondo le modalità stabilite da quest’ultima.

Per la formazione e l’aggiornamento dell’anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese aggregate, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti da Ance Messina, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO GOVERNANCE
ARTICOLO 13

Governance

Sono Organi della Governance:

a) l’Assemblea

b) il Consiglio Generale

c) Il Presidente e i 3 Vice Presidenti

d) Organi di controllo:

– il Collegio dei Garanti contabili

– i Probiviri

e) il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà di Ance Messina prevedere altri Organi non direttivi.)

Gli organi di Ance Messina sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ARTICOLO 14
Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance Messina sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali “ad negotia” che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell’impresa amministratori, institori e dirigenti dell’impresa, muniti di specifica procura.

In tale senso l’impresa comunicherà all’Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all’atto dell’iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti. In particolare, alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili, deve essere eletto chi ha la qualifica di revisore ufficiale dei conti.

ARTICOLO 15
Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell’Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso).

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo, solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni ad Ance Messina.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi di Ance Messina coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell’Organo associativo di cui fanno parte.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell’Ance; evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell’Ance e di Ance Messina.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale di Ance Messina e, a tal fine, il Presidente d’intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale di Ance Messina stesso l’elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti da Ance Messina in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale di Ance Messina a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all’Articolo 28.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

ARTICOLO 16
Assemblea dei soci ordinari – Costituzione

L’Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all’Articolo 5.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale necessari per l’accesso alle cariche direttive – o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

I voti nell’Assemblea sono attribuiti con il seguente metodo:

– un voto per tutti quei soci che hanno versato il solo contributo minimo complessivo Ance.

– un voto per ogni ulteriore contributo pari a quello minimo risultante dalla media dei versamenti dei contributi Ance e dalle quote territoriali di adesione contrattuale versate alla Cassa Edile di Messina riferiti al penultimo ed al terzultimo anno precedenti a quello in cui si svolge l’Assemblea, con un massimale di 8 (otto) voti.

I resti di contributi inferiori al minimo saranno arrotondati all’unità superiore soltanto nel caso che superino il 50% (cinquanta per cento) della quota minima complessiva Ance medesima.

L’esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell’Ance.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell’avviso di convocazione.

La attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci, con comprovata esperienza associativa, nominata dal Consiglio Generale di Ance Messina. Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l’avviso di convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell’Assemblea.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell’apertura dei lavori assembleari.

Il calcolo dei voti si effettua tenendo conto di quanto effettivamente versato nel periodo preso a riferimento.

ARTICOLO 17
Convocazioni – Deliberazioni – Verbali

L’Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l’anno di norma entro il 30 giugno.

E’ convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale della Sezione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo fax o per posta elettronica certificata da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e specificato l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno cinque giorni.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente di Ance Messina e funge da Segretario il Direttore della Sezione o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci.

Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Le deliberazioni per l’elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l’elezione di Presidente e Vice Presidenti per le quali è richiesta la maggioranza assoluta.

Per l’elezione delle cariche sociali, all’inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina tre scrutatori.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Sono ammesse – attraverso l’ausilio di strumenti di videoconferenza – anche assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro pluriprovinciale articolate in presidi territoriali con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell’Assemblea della sede legale.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa. Il verbale deve essere portato a conoscenza dei componenti l’Assemblea entro quindici giorni dalla data della riunione.

ARTICOLO 18
Attribuzioni dell’ Assemblea

Spetta all’Assemblea dei soci in sede ordinaria:

a) determinare le direttive di massima dell’attività di Ance Messina sulla base della relazione del Presidente;

b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, i 3 Vice Presidenti e il Tesoriere;

c) eleggere i 10 componenti il Consiglio Generale della Sezione;

d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;

e) eleggere i Probiviri;

f) approvare la relazione annuale sulle attività di Ance Messina presentata dal Consiglio Generale;

g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

h) deliberare sulle direttive di ordine generale che Ance Messina dovrà seguire per l’attuazione delle finalità previste dall’Articolo 2.

Spetta all’Assemblea dei soci in sede straordinaria:

a) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale di Sicindustria;

b) deliberare in merito allo scioglimento di Ance Messina a norma del successivo Articolo 34;

c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

ARTICOLO 19
Consiglio Generale – composizione

Il Consiglio Generale di Ance Messina è composto dal Presidente, dai 3 Vice Presidenti, dal Tesoriere, da 10 componenti eletti dall’Assemblea dei Soci e dai Presidenti degli Enti Bilaterali, qualora rappresentanti di imprese Ance e per la durata del loro mandato.

È componente di diritto il Presidente del Gruppo Giovani ove costituito.

Fanno parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l’ultimo Past President, i Probiviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Presidente vicario, se nominato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vice Presidenti, ovvero il Tesoriere, il Presidente provvede alla loro sostituzione che viene sottoposta alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell’Ance nazionale provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale di Ance Messina, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

ARTICOLO 20
Consiglio Generale – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;

b) nominare e/o designare su proposta del Presidente i rappresentanti della Sezione in Enti e Organismi esterni di cui all’Articolo 2, punti l) ed m);

c) nominare i membri delle commissioni referenti, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;

d) disporre per l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

f) predisporre e presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;

g) formulare all’Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;

h) sovrintendere all’amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune di Ance Messina e deliberare in ordine all’acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;

i) ratificare i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente ai sensi dell’Articolo 22;

l) deliberare, ove previsto, in ordine alla nomina del Direttore o Segretario e alla risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso; assumere e licenziare il personale di Ance Messina;

m) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell’interesse e a vantaggio dei soci e procedere all’eventuale costituzione di uffici periferici di Ance Messina;

n) assumere i provvedimenti nei confronti dell’associato eventualmente inadempiente;

o) approvare il Regolamento del Gruppo giovani imprenditori edili, ove presente, e le sue eventuali modifiche;

p) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi di Ance Messina, ai sensi dell’Articolo 15;

q) deliberare ai sensi dell’Articolo 5, secondo comma;

r) deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all’Articolo 8;

s) deliberare l’ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all’Accordo nazionale di cui all’Articolo 9, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione.

ARTICOLO 21
Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Generale di Ance Messina si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica certificata, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all’ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore/Segretario che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

ARTICOLO 22
Presidenza – elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente della Sezione è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di cui all’Articolo 23, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l’accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di Ance Messina nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno di Ance Messina.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale, fino a due mandati consecutivi.

Spetta in particolare al Presidente di:

a) convocare l’Assemblea e il Consiglio Generale, presiederne le riunioni e provvedere per l’attuazione delle relative decisioni;

b) rappresentare Ance Messina in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;

c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;

d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di Ance Messina;

e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell’attività di Ance Messina;

f) sovraintendere all’ordinamento dei servizi di Ance Messina a tutti gli atti amministrativi;

g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria di Ance Messina;

h) curare che tutti gli atti di Ance Messina siano compiuti a norma del presente Regolamento;

l) in casi straordinari di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale di Ance Messina, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

m) proporre all’Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;

n) proporre al Consiglio Generale di Ance Messina le nomine negli enti esterni

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare Ance Messina nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Sicindustria.

Egli rappresenta altresì Ance Messina in seno all’Associazione nazionale costruttori edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ARTICOLO 23
Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest’ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all’Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un’eventuale sostituzione.

ARTICOLO 24
Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di 3 sono eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell’Articolo 22, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

ARTICOLO 25
Commissioni Referenti

Nell’ambito della Sezione possono essere costituite Commissioni Referenti per materia:

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente (oppure ad un Coordinatore nominato dal Presidente).

Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti compreso tra n°3 e n°7, nominati dal Consiglio Generale di Ance Messina in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari.

È compito delle Commissioni Referenti di elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio Generale di Ance Messina.

ARTICOLO 26
Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

E’ componente del Consiglio Generale di Ance Messina.

Partecipa in Assemblea senza diritto di voto limitatamente alle delibere relative all’approvazione dei bilanci.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale di Ance Messina, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli Articolo 32 e 33 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale di Ance Messina all’Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

ARTICOLO 27
Il Collegio dei Garanti contabili

Il Collegio dei Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi aventi idonei requisiti, eletti, dall’Assemblea, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L’Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti contabili sia nominato un professionista, l’Assemblea, all’atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sulla amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria di Ance Messina e ne riferisce alla Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nel caso in cui vengano trattati impegni di spesa o vengano esaminati per l’ approvazione il bilancio preventivo e/o consuntivo.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall’Assemblea.

ARTICOLO 28
I Probiviri

Le relazioni organizzative e funzionali tra i Probiviri del sistema Ance e del sistema Confederale sono definite dall’Addendum all’Accordo Ance-Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna ad Ance Messina.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci ed Ance Messina, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore di Ance Messina ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall’Assemblea, al Presidente del Tribunale di Messina tra quelli eletti dall’Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l’immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l’automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L’istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l’automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente di Ance Messina ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

L’interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa di Ance Messina è di esclusiva competenza dei Probiviri, che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri di Confindustria al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salvo quanto previsto dall’Articolo 15 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri di Ance Messina, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l’eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di controversie tra la Sezione Ance oppure i soci di essa, con altri soci di Sicindustria non appartenenti ad Ance Messina o con la stessa Associazione territoriale, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest’ultima ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto di Sicindustria, mentre l’appello compete ad un Collegio congiunto secondo quanto previsto al punto 3 dell’ Addendum di cui al primo comma del presente articolo.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Sicindustria.

ARTICOLO 29
Gruppo giovani

Nell’ambito di Ance Messina è costituito il Gruppo giovani, in linea con le norme di formazione e funzionamento del Regolamento dei giovani imprenditori edili approvato da Ance.

ARTICOLO 30
Autonomia finanziaria e patrimoniale

In forza dell’esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, Ance Messina gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, con facoltà di acquisire beni mobili e immobili, istituire propri uffici ed assumere personale alle proprie dipendenze.

A tal fine Ance Messina possiede un proprio codice fiscale e propri conti correnti bancari.

Condotte lesive dell’autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell’esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale di Ance Messina costituiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di Ance.

TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

ARTICOLO 31

Direzione

All’organizzazione e al funzionamento di Ance Messina è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l’attività della Sezione.

Il Direttore o Segretario fa parte dell’organico dell’Ance Messina, partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse. Il Direttore o Segretario è assunto o nominato con delibera del Consiglio Generale di Ance Messina.

Il Direttore o Segretario, qualunque sia il suo inquadramento, per le materie trasversali comuni a più settori industriali, si coordina con il Direttore della delegazione territoriale di Sicindustria.

ARTICOLO 32
Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà di Ance Messina pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant’altro, nonché da atti di liberalità a favore di Ance Messina.

Ogni decisione sulle destinazioni, l’utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi di Ance Messina conformemente agli scopi statutari.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano Ance Messina, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità di Sicindustria.

Durante la vita di Ance Messina non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 33
Amministrazione e gestione

Per l’amministrazione del Fondo Comune di Ance Messina provvede il Consiglio Generale di Ance Messina.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente di Ance Messina con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente di Ance Messina.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale di Ance Messina conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ARTICOLO 34
Esercizio finanziario – Bilancio

L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale di Ance Messina, conformemente alle disposizioni di legge, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell’Ance. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono quindi presentati all’esame e all’approvazione dell’Assemblea.

All’Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull’attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea che dovrà procedere all’esame ed alla approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale di Ance Messina ai Garanti contabili della stessa che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale di Ance Messina, i soci possono prendere visione, presso la sede di Ance Messina, nella settimana che precede l’Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell’Assemblea a norma dell’Articolo18, alla gestione economico-finanziaria di Ance Messina si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea per l’anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale di Ance Messina in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

Durata-Scioglimento – Aggregazioni

Ance Messina è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all’Assemblea.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento di Ance Messina nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all’aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti della totalità dei voti attribuiti in Assemblea.

ARTICOLO 36
Disposizioni generali

Le modifiche al presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance.

Le modifiche entrano in vigore con l’approvazione della Assemblea di Ance Messina e del Consiglio Generale di Sicindustria. Quest’ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi, dalla trasmissione delle modifiche da parte di Ance Messina e, decorso tale termine, si intendono comunque approvate.

ARTICOLO 37
Richiamo allo Statuto dell’Ance e dell’Associazione Industriali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento di Ance Messina, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell’Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto di Sicindustria, nel cui ambito Ance Messina è costituita.

ARTICOLO 38

Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra Ance Messina e Sicindustria sull’interpretazione del presente Regolamento sono demandate all’esame congiunto dell’Ance e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

ARTICOLO 39
Norma di collegamento organizzativo

Fermo restando un attivo coinvolgimento di Ance Messina nei percorsi evolutivi della rappresentanza territoriale di Confindustria secondo le modalità stabilite dall’Accordo Ance Confindustria del 25 maggio 2016, Ance Messina ha facoltà, in relazione a processi aggregativi attuati da Sicindustria, di mantenere la propria organizzazione ed il perimetro territoriale di propria competenza, previa dimostrazione all’Ance delle condizioni di sostenibilità organizzativa, di rappresentanza ed economica.

I progetti di aggregazione devono essere preventivamente e tempestivamente portati a conoscenza di Ance ai fini delle attività di verifica e coordinamento organizzativo.

NORME TRANSITORIE
I Al fine di armonizzare la durata delle cariche sociali alle nuove disposizioni statutarie (4 anni) la scadenza delle stesse slitta al 2020.

II Fino alla cessazione del mandato del Presidente in carica alla data di approvazione del presente Regolamento, resta in carica il Consiglio Direttivo che svolgerà le funzioni attribuite al Consiglio Generale.