
Dal 2 febbraio 2026 sono entrati in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, introdotti dal DM 24 novembre 2025, che incidono in modo diretto sull’organizzazione dei cantieri e sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).
La principale novità operativa è l’obbligo di garantire che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere (escluse terre e rocce da scavo) sia riutilizzato, riciclato o recuperato, secondo la gerarchia ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006.
L’obiettivo deve essere perseguito fin dalla fase di progettazione e dimostrato anche in fase esecutiva.
I nuovi CAM introducono due strumenti obbligatori:
– Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti C&D
È sempre obbligatorio, anche per manutenzioni ordinarie e straordinarie, ed è redatto dal progettista.
Contiene la stima delle tipologie e quantità di rifiuti generati, le frazioni recuperabili, i processi di demolizione selettiva o decostruzione e i relativi costi, da inserire nel quadro economico.
– Piano di gestione dei rifiuti di cantiere
È predisposto dall’impresa esecutrice e serve a dimostrare, durante i lavori, il rispetto degli obiettivi CAM.
Include l’individuazione degli impianti di destino, la tracciabilità dei rifiuti e il monitoraggio delle percentuali effettive di recupero e riciclo, certificate dai gestori degli impianti.
Il rispetto dei CAM riguarda non solo le stazioni appaltanti, ma anche i soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo, ampliando significativamente l’ambito di applicazione delle nuove regole.
Per le imprese di costruzione, i CAM edilizia comportano quindi:
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