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RENTRI, verso il FIR digitale: cosa devono verificare le imprese edili entro il 15 settembre

20 Luglio 2026
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Il sistema RENTRI entra nella fase decisiva per la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

La Guida ANCE aggiornata ad aprile 2026 ricorda che, fino al 15 settembre 2026, gli operatori possono continuare a utilizzare il Formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo in alternativa al FIR digitale.
Alla conclusione del periodo transitorio, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI dovranno gestire il formulario in modalità digitale.

Per le imprese di costruzione è quindi necessario utilizzare le prossime settimane per verificare non soltanto la dotazione informatica, ma anche la propria posizione rispetto agli obblighi di iscrizione, l’organizzazione interna e il coordinamento con gli altri soggetti della filiera.

Dal 5 agosto cambiano i requisiti dell’app RENTRI

A partire dal 5 agosto 2026, l’applicazione “RENTRI FIR Digitale” sarà supportata esclusivamente sui dispositivi dotati di:

  • sistema operativo Android 10 o versioni successive;
  • sistema operativo iOS 16 o versioni successive.

Le imprese devono verificare smartphone e tablet utilizzati in cantiere e, quando necessario, aggiornare il sistema operativo oppure sostituire i dispositivi non compatibili.

È opportuno controllare anche:

  • installazione dell’ultima versione dell’app;
  • disponibilità delle credenziali di accesso;
  • corretta configurazione dei dispositivi mobili;
  • individuazione degli addetti abilitati;
  • presenza di almeno un dispositivo sostitutivo.

Il FIR cartaceo resta utilizzabile fino al 15 settembre

Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI possono utilizzare il FIR digitale. Fino al 15 settembre 2026 rimane tuttavia possibile utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale.

La modalità scelta dal produttore o detentore determina la modalità operativa dell’intera filiera:

– se il produttore emette il FIR digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo in formato digitale;
– se il produttore non è obbligato al FIR digitale ed emette il formulario cartaceo, l’intera movimentazione deve proseguire in formato cartaceo.

La scelta deve quindi essere concordata prima del ritiro del rifiuto, evitando procedure non coordinate tra impresa, trasportatore e impianto destinatario.

Non tutte le imprese edili sono automaticamente obbligate all’iscrizione

L’obbligo di iscrizione al RENTRI deve essere verificato in relazione alle attività effettivamente svolte e alla tipologia dei rifiuti prodotti.

La produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non determina, da sola, l’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Devono invece prestare particolare attenzione, tra gli altri:

  • i produttori di rifiuti pericolosi, fatte salve le specifiche esclusioni previste dalla normativa;
  • le imprese che effettuano trattamento di rifiuti;
  • i trasportatori professionali;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
  • le imprese che svolgono ulteriori attività soggette all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico.

La Guida ANCE precisa espressamente che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione rientrano tra i soggetti che possono non essere tenuti all’iscrizione, ferma restando la necessità di verificare l’eventuale produzione di rifiuti pericolosi o lo svolgimento di altre attività soggette.

Registrazione e iscrizione non sono la stessa cosa

La registrazione al portale RENTRI è prevista per i soggetti non obbligati all’iscrizione.

È gratuita e consente di:

– accedere all’area dedicata;
– scaricare il nuovo modello di FIR;
– compilare e vidimare digitalmente il formulario cartaceo.

L’iscrizione, invece, riguarda i soggetti obbligati, è soggetta al pagamento dei diritti previsti e consente di gestire gli adempimenti RENTRI, compresi il registro cronologico e il FIR digitale.

Un’impresa edile che produce esclusivamente rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione potrebbe quindi essere tenuta alla registrazione per la vidimazione del FIR, ma non necessariamente all’iscrizione.

Aggiornati Area Operatori, app e servizi informatici

A partire dal 15 luglio sono stati aggiornati l’Area Operatori, l’app RENTRI FIR Digitale e i servizi di interoperabilità.

Gli interventi riguardano, in particolare:

– l’identificazione dei FIR emessi digitalmente e successivamente gestiti in modalità cartacea nei casi ammessi;
– il miglioramento dei servizi che comunicano lo stato di funzionamento della piattaforma;
– l’acquisizione della visibilità dei FIR tramite API;
– il download dell’xFIR in presenza di un secondo destinatario;
– ulteriori miglioramenti e correzioni tecniche.

Le imprese che utilizzano software gestionali interoperabili dovrebbero verificare con il proprio fornitore l’avvenuto adeguamento alle ultime specifiche.

La checklist per le imprese

ANCE Messina invita le imprese a completare le seguenti verifiche prima della conclusione del periodo transitorio.

Verificare la posizione aziendale

Occorre accertare:

– se l’impresa è obbligata all’iscrizione;
– se è sufficiente la registrazione al portale;
– quali rifiuti vengono prodotti nei singoli cantieri;
– se vengono prodotti rifiuti pericolosi;
– se l’impresa trasporta direttamente i propri rifiuti;
– se sono presenti attività ulteriori rispetto alla costruzione e demolizione.

Controllare dispositivi e credenziali

Devono essere verificati:

– versione del sistema operativo;
– aggiornabilità dello smartphone o tablet;
– installazione dell’app RENTRI;
– credenziali e profili degli utilizzatori;
– funzionamento dell’autenticazione;
– disponibilità di un dispositivo sostitutivo.

Individuare gli addetti

È necessario stabilire chi deve:

– compilare il formulario;
– verificare i dati inseriti;
– apporre la firma;
– consegnare o condividere il FIR con il trasportatore;
– controllare la restituzione della copia;
– intervenire in caso di errore o anomalia.

Coordinarsi con trasportatori e impianti

Prima di ogni movimentazione occorre concordare:

– formato cartaceo o digitale del formulario;
– soggetto incaricato della compilazione;
– modalità di firma;
– gestione della copia restituita;
– procedura da utilizzare in caso di indisponibilità tecnica.

Aggiornare i software gestionali

Le imprese che utilizzano applicativi propri devono verificare:

– compatibilità con le API RENTRI;
– corretta gestione dell’xFIR;
– conservazione e ricerca dei formulari;
– gestione delle firme;
– restituzione della copia;
– gestione di trasbordi e secondi destinatari.

Formare il personale

Prima della conclusione del periodo transitorio è consigliabile effettuare almeno una prova completa, coinvolgendo:

– amministrazione;
– responsabili ambientali;
– responsabili e addetti di cantiere;
– trasportatore;
– impianto destinatario;
– consulente ambientale;
– fornitore del software.

Le procedure di emergenza non sono una modalità ordinaria

Il decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 disciplina le modalità operative da adottare in caso di:

– indisponibilità dei servizi RENTRI;
– temporanea indisponibilità della connessione Internet;
– indisponibilità dei servizi di autenticazione digitale.

Le procedure alternative possono essere utilizzate esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dal decreto e non possono diventare una soluzione ordinaria dovuta a scarsa manutenzione, mancato aggiornamento dei dispositivi o carenze organizzative dell’impresa.

L’indicazione di ANCE Messina

Il passaggio al FIR digitale non rappresenta un semplice aggiornamento informatico, ma richiede una revisione organizzativa della gestione dei rifiuti di cantiere.

ANCE Messina invita pertanto le imprese associate a:

  • verificare tempestivamente l’effettivo obbligo di iscrizione;
  • aggiornare dispositivi e software;
  • definire ruoli e responsabilità;
  • concordare le procedure con trasportatori e impianti;
  • utilizzare il periodo transitorio per effettuare prove operative.

Allegati
GUIDA_ANCE_RENTRI_2026
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decreto-ministeriale-n-25-del-5-febbraio-2026
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