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Rientro al lavoro dopo infortunio: i chiarimenti INAIL e la nota Confindustria

18 Maggio 2026
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Confindustria ha diffuso una nota di commento alla circolare INAIL n. 17/2026, fornendo importanti chiarimenti operativi sul certificato medico utile per il rientro al lavoro dopo un infortunio o una malattia professionale.

Il principale elemento di novità riguarda il superamento dell’obbligo del cosiddetto “certificato definitivo” o “di chiusura dell’infortunio”: ai fini del rientro al lavoro, assume rilevanza esclusivamente la data di fine prognosi contenuta nell’ultimo certificato medico trasmesso all’INAIL e disponibile per il datore di lavoro tramite il portale dell’Istituto.

Quando il lavoratore può rientrare in azienda

Secondo quanto chiarito dall’INAIL, il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa dal giorno successivo alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato medico disponibile, senza necessità di ulteriori certificazioni sanitarie.

Confindustria evidenzia inoltre che:

  • il datore di lavoro deve fare riferimento esclusivamente al certificato disponibile sul sito INAIL;
  • in assenza di ulteriori comunicazioni o proroghe, la prognosi si considera conclusa automaticamente;
  • eventuali certificazioni “definitive” trasmesse successivamente non modificano il principio generale individuato dalla circolare.

Sorveglianza sanitaria e visita del medico competente

La nota richiama poi l’attenzione sul rapporto tra fine prognosi e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Confindustria precisa che il certificato INAIL riguarda esclusivamente la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro, non equivale automaticamente a un giudizio di idoneità alla mansione specifica e che la visita del medico competente deve essere attivata solo nei casi espressamente previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, ad esempio:

  • assenza continuativa superiore a 60 giorni,
  • cambio mansione,
  • richiesta del lavoratore.

La documentazione allegata approfondisce inoltre il funzionamento dei diversi certificati medici INAIL e le modalità operative di gestione dei flussi informativi tra lavoratore, medico, INAIL e datore di lavoro.

Allegati
INAIL_Circolare_n_17_29_aprile_2026
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circolare_ance_13-05-2026_confindustria_su_rientro_malattia_allegato
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