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Soglia di anomalia: il MIT conferma il ricalcolo fino all’aggiudicazione, anche con inversione procedimentale

10 Marzo 2026
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 4067 del 2 marzo 2026, ha chiarito un aspetto operativo di grande rilievo per le gare sottosoglia aggiudicate con il criterio del minor prezzo: la soglia di anomalia può e deve essere ricalcolata prima dell’aggiudicazione quando intervengano esclusioni o riammissioni di operatori economici, anche se la stazione appaltante ha scelto l’inversione procedimentale. 

Il chiarimento riguarda le procedure in cui è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 36/2023.

Il quesito posto al MIT

Il caso esaminato riguarda una gara di lavori pubblici sotto soglia europea, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, nella quale la stazione appaltante aveva optato per l’inversione procedimentale prevista dall’art. 107, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 

Dopo l’apertura delle offerte economiche e la determinazione di una prima soglia di anomalia, era intervenuta l’esclusione di un operatore economico per mancata dimostrazione della congruità dell’offerta. Da qui il dubbio: è necessario procedere a un nuovo calcolo della soglia?

La risposta del Ministero

Il MIT risponde in modo netto: sì, il ricalcolo è necessario.

La soglia di anomalia, infatti, è un dato matematico che dipende:

  • dal numero dei concorrenti ammessi;
  • dal valore delle offerte presentate.

Se uno o più operatori vengono esclusi o riammessi prima dell’aggiudicazione, cambiano i presupposti su cui si fonda il calcolo e la soglia deve quindi essere rideterminata, con conseguente rinnovazione degli atti successivi e possibile modifica della graduatoria. 

Il limite temporale: l’aggiudicazione

Il principio di invarianza della soglia di anomalia, disciplinato dall’art. 108, comma 12, del d.lgs. 36/2023, opera solo dal momento dell’aggiudicazione. Fino a quel momento la stazione appaltante conserva il potere-dovere di adeguare la soglia alle eventuali esclusioni o riammissioni intervenute nel corso della procedura. 

Il MIT richiama sul punto anche la sentenza n. 77/2025 della Corte costituzionale, che ha ritenuto legittima questa impostazione, riconoscendo che il legislatore ha individuato nell’aggiudicazione il punto di equilibrio tra:

  • stabilità e certezza della procedura;
  • correttezza della competizione e imparzialità dell’azione amministrativa.

Inversione procedimentale e regressione della gara

Il parere chiarisce anche che l’inversione procedimentale non modifica questa conclusione.

L’inversione incide solo sull’ordine delle fasi di gara, anticipando l’esame delle offerte economiche rispetto alla verifica dei requisiti, ma non altera la struttura logica del calcolo della soglia di anomalia. Se muta la platea dei concorrenti, la soglia va ricalcolata. 

Il ricalcolo è quindi considerato un effetto fisiologico della cosiddetta regressione procedimentale, necessaria per evitare che la graduatoria finale sia influenzata da operatori che non avrebbero dovuto restare in gara.

Implicazioni operative

Il chiarimento del MIT rafforza un principio di correttezza del confronto concorrenziale: la soglia di anomalia non può essere cristallizzata prima del tempo.

Per le stazioni appaltanti significa che, prima dell’aggiudicazione, occorre sempre verificare se esclusioni o riammissioni incidano sul calcolo della soglia.
Per le imprese, invece, il parere conferma che la graduatoria può cambiare fino all’adozione del provvedimento finale, anche nelle gare svolte con inversione procedimentale.

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