
Con la Delibera n. 26 del 28 gennaio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione torna sul tema della corretta applicazione dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, chiarendo che il ribasso percentuale offerto in gara deve essere calcolato sull’intero importo a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera.
La pronuncia riguarda una procedura del Comune di Messina, relativa all’affidamento di servizi veterinari per 36 mesi, nella quale era stato previsto che i costi della manodopera fossero indicati separatamente e qualificati come “non ribassabili”.
Il nodo interpretativo
Il contrasto nasce dalla formulazione dell’art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, che da un lato stabilisce che i costi della manodopera sono “scorporati”, dall’altro consente all’operatore di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Secondo l’orientamento inclusivo, condiviso da ANAC e dal Consiglio di Stato, la manodopera deve essere indicata separatamente, ma continua a far parte dell’importo su cui si applica il ribasso percentuale.
Il principio affermato da ANAC
La Delibera n. 26/2026 ribadisce che:
La tutela della manodopera si realizza non sottraendo i costi al ribasso in via assoluta, ma imponendo:
Il caso concreto (Comune di Messina)
Nel caso esaminato:
Per le imprese di costruzione e gli operatori economici:
La questione, pur autorevolmente affrontata da ANAC e Consiglio di Stato, presenta ancora orientamenti difformi in alcune pronunce di primo grado, rendendo il tema di particolare attenzione per stazioni appaltanti e operatori.
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