
Con la sentenza 27 gennaio 2026, n. 693, il Consiglio di Stato ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in materia di accesso agli atti di gara, affermando che non è legittimo il diniego automatico e reciproco all’ostensione delle offerte tecniche parzialmente oscurate per segreto tecnico o commerciale.
La decisione interviene su una prassi diffusa nelle procedure di evidenza pubblica, chiarendo che la mera reciprocità delle richieste di segretazione avanzate dai concorrenti non può giustificare un rifiuto generalizzato dell’accesso.
Il principio affermato dal Consiglio di Stato
Secondo Palazzo Spada:
Il Consiglio di Stato ribadisce che l’imparzialità amministrativa non si realizza attraverso un diniego “simmetrico” dell’accesso, ma mediante un corretto bilanciamento tra:
Segreti tecnici e commerciali: onere della prova
La sentenza chiarisce inoltre che:
Impatti operativi per imprese e stazioni appaltanti
La pronuncia ha ricadute dirette sulla gestione delle gare pubbliche:
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