
È stato pubblicato il D.Lgs. 5/2026, che aggiorna la disciplina sull’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, recependo le più recenti indicazioni europee e introducendo nuove soglie minime di installazione, insieme a un ampliamento delle deroghe applicabili.
Le novità si inseriscono nel quadro di progressivo rafforzamento degli obblighi di utilizzo delle rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione rilevante, con impatti diretti su progettazione, autorizzazioni e cantierabilità degli interventi.
Aggiornamento – 3 agosto 2026Le nuove soglie minime di integrazione delle fonti rinnovabili sono ora operative. A decorrere dal 3 agosto 2026, le percentuali previste dal D.Lgs. 5/2026 si applicano alle nuove richieste di titolo edilizio, nei casi previsti dalla normativa. Per imprese, progettisti e direttori dei lavori ciò comporta la necessità di verificare, già nella fase di progettazione, il rispetto dei nuovi requisiti relativi all’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché l’eventuale ricorrenza delle condizioni che consentono di avvalersi delle deroghe previste dalla legge. La presente notizia è stata aggiornata per evidenziare l’entrata in vigore operativa della disciplina. Restano valide le indicazioni riportate di seguito, integrate con il nuovo termine di applicazione |
Nuove soglie minime di installazione
Il decreto aggiorna le quote minime di energia da fonti rinnovabili da integrare negli edifici, tenendo conto:
L’obiettivo è garantire un contributo più significativo delle rinnovabili alla copertura dei consumi energetici, in coerenza con i target climatici europei.
Deroghe più ampie e maggiore flessibilità
Accanto all’inasprimento delle soglie, il provvedimento estende e chiarisce le ipotesi di deroga, che possono essere riconosciute, tra l’altro, in presenza di:
Le deroghe devono essere puntualmente motivate negli atti progettuali e autorizzativi.
Impatti operativi per imprese e professionisti
Per le imprese di costruzione e i tecnici, le nuove regole impongono:
Le modifiche incidono in modo particolare sugli interventi di edilizia residenziale, terziaria e pubblica, nonché sulle operazioni di rigenerazione urbana.
Lettura operativa
Le soglie FER diventano un vincolo progettuale sostanziale, non più solo documentale.
Le deroghe sono più chiare, ma richiedono istruttorie tecniche solide.
Cresce il rischio di ritardi o contenziosi se la verifica energetica non è fatta a monte.
Centrale il coordinamento tra progettisti, imprese e stazioni appaltanti.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.