
ANAC ha presentato alla VIII Commissione Ambiente della Camera alcune proposte per riformare la finanza di progetto dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24.
La Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il meccanismo che consente al promotore, qualora non risulti aggiudicatario, di adeguare successivamente la propria offerta a quella migliore e ottenere l’affidamento.
Secondo la Corte, il vantaggio riconosciuto al promotore altera la parità di trattamento, modifica sostanzialmente l’offerta dopo la gara e può scoraggiare la partecipazione di altri operatori.
La decisione riguarda la disciplina contenuta nel precedente Codice, ma i medesimi principi incidono sull’attuale articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023.
Le proposte non sollecitate restano ammesse
La sentenza non vieta alle imprese di presentare proposte spontanee di partenariato pubblico-privato.
Ciò che non può essere mantenuto è un vantaggio competitivo che consenta al promotore di sovvertire l’esito della gara. ANAC ritiene quindi necessario sostituire la prelazione con strumenti capaci di remunerare l’iniziativa progettuale senza compromettere la concorrenza.
Una soglia di miglioramento tecnico
La prima proposta prevede che un’offerta alternativa possa superare quella del promotore soltanto se presenta un miglioramento tecnico effettivamente significativo.
La percentuale minima e i criteri applicativi potrebbero essere definiti da ANAC.
Il meccanismo non consentirebbe al promotore di adeguare successivamente l’offerta. Servirebbe, invece, a evitare che un progetto completo venga superato da modifiche marginali e prive di reale valore aggiunto.
Rimborso e premio di ideazione
La seconda proposta riguarda il promotore che non ottenga l’aggiudicazione.
ANAC ipotizza il riconoscimento:
L’onere sarebbe posto a carico del concessionario aggiudicatario.
Il modello riprende parzialmente l’esperienza spagnola. ANAC esprime invece cautela sull’attribuzione di un punteggio premiale al promotore, perché potrebbe determinare un nuovo vantaggio incompatibile con la concorrenza.
Le procedure già avviate
ANAC propone soluzioni differenziate:
| Stato della procedura | Indicazione ANAC |
|---|---|
| Contratto aggiudicato e già in esecuzione | Tendenziale conservazione del rapporto |
| Termine per le offerte già scaduto | Valutazione dell’annullamento in autotutela e nuova gara senza prelazione |
| Termine ancora aperto | Possibile riapertura o proroga, modifica degli atti ed eliminazione della prelazione |
Quando il termine è già scaduto, eliminare soltanto la clausola potrebbe non essere sufficiente: altri operatori potrebbero avere rinunciato alla gara proprio per la presenza della prelazione.
Per rendere praticabile la riapertura delle procedure ancora aperte, ANAC ritiene opportuno un intervento legislativo accompagnato da un confronto con la Commissione europea.
Una revisione più ampia del PPP
ANAC propone inoltre di:
Il rischio, evidenzia l’Autorità, è che concessioni prive di un reale trasferimento del rischio vengano riqualificate come appalti e producano effetti sul bilancio pubblico.
Le proposte ANAC non costituiscono ancora una nuova disciplina vigente.
Rappresentano un contributo al lavoro parlamentare e al tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture per la revisione dell’articolo 193 del Codice.
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