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Patente a crediti: definite le modalità per recuperare i crediti decurtati

16 Luglio 2026
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, ha definito le linee guida per l’attività delle Commissioni territoriali incaricate di valutare le istanze per il recupero dei crediti decurtati dalla patente a crediti.

La procedura, prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. n. 132/2024, consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di recuperare fino a un massimo di 15 crediti attraverso:

  • percorsi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza;
  • investimenti destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Formedil Italia, con la circolare n. 53/2026, ha riepilogato le indicazioni di maggiore interesse per il sistema bilaterale delle costruzioni e ha predisposto un modello di attestato utilizzabile dagli Enti territoriali per i corsi finalizzati al recupero dei crediti.

Le Commissioni territoriali

La Commissione territoriale è composta da rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL.
Alle sedute sono invitati anche:
– un rappresentante dell’ASL competente in relazione alla sede legale dell’impresa;
– il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST, individuato tramite l’Organismo paritetico indicato dall’impresa nell’istanza.

Se l’impresa non aderisce ad alcun Organismo paritetico, non è prevista la partecipazione del RLST.

Un aspetto particolarmente rilevante per le imprese del territorio riguarda la competenza territoriale: le imprese e i lavoratori autonomi con sede legale in Sicilia devono presentare l’istanza alla Commissione operante nella Regione Calabria.

Recupero mediante formazione

La formazione prevista per recuperare i crediti deve essere aggiuntiva rispetto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 e non può essere utilizzata come aggiornamento della formazione obbligatoria.

I corsi devono rispettare, tra gli altri, i seguenti requisiti:

  • essere organizzati da soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;
  • essere svolti in presenza o in videoconferenza sincrona, secondo le indicazioni della Commissione;
  • prevedere un massimo di 30 partecipanti;
  • avere contenuti collegati alle violazioni che hanno determinato la decurtazione;
  • essere tenuti da docenti qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013;
  • prevedere una frequenza minima del 90%;
  • concludersi con un test finale, superato con almeno il 70% delle risposte corrette.

L’attestato finale deve riportare espressamente la dicitura:

“Valido ai fini del recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.

La durata minima del percorso viene stabilita dalla Commissione in base alla gravità e alla tipologia delle violazioni, applicando la seguente formula:

(30 – crediti rimanenti) × moltiplicatore compreso tra 0,8 e 1,5.

Per ogni ora di formazione vengono riconosciuti 0,25 crediti, con arrotondamento per difetto. Il recupero può avvenire progressivamente, anche attraverso più moduli formativi.

Recupero mediante investimenti

La Commissione può riconoscere crediti anche in relazione a investimenti coerenti con le violazioni contestate e concretamente finalizzati alla riduzione dei rischi.

Tra gli investimenti indicati dall’INL rientrano:

  • sensori e sistemi di monitoraggio di rumore, temperatura, gas, radiazioni e altri rischi ambientali;
  • DPI e abbigliamento da lavoro dotati di sensori o dispositivi elettronici;
  • strumenti digitali per la sorveglianza sanitaria;
  • sistemi robotici e automatici per le operazioni pericolose;
  • droni per ispezioni, monitoraggi e campionamenti in contesti ad alto rischio;
  • tecnologie di realtà virtuale, aumentata o mista utilizzate per formazione, addestramento e assistenza da remoto.

Per i DPI e l’abbigliamento intelligente non è sufficiente dimostrare l’acquisto: l’impresa deve documentarne l’effettivo utilizzo e la formazione o l’addestramento dei lavoratori, quando previsto.

Sono ammessi anche gli investimenti realizzati mediante finanziamenti pubblici, compresi quelli sostenuti attraverso il Bando ISI INAIL.

I crediti riconoscibili sono così determinati:

Importo dell’investimento Crediti
Da 5.000 a 25.000 euro 1
Da 25.000,01 a 50.000 euro 3
Oltre 50.000 euro 6

Il recupero può avvenire anche gradualmente, sulla base degli stati di avanzamento di un programma di investimenti.

Presentazione dell’istanza

L’impresa o il lavoratore autonomo deve utilizzare il modulo predisposto dall’INL e allegare una relazione tecnica contenente:

  • i percorsi formativi proposti;
  • gli investimenti che si intendono realizzare;
  • la correlazione tra gli interventi e le violazioni che hanno determinato la decurtazione;
  • i tempi previsti per la realizzazione.

È possibile proporre contemporaneamente formazione e investimenti, chiedere il recupero graduale dei crediti e richiedere un’audizione presso la Commissione.

L’istanza deve essere compilata digitalmente, sottoscritta e trasmessa esclusivamente mediante PEC all’Ispettorato del lavoro presso il quale opera la Commissione competente.
La trasmissione può avvenire anche tramite l’associazione di rappresentanza dell’impresa o del lavoratore autonomo.

ANCE ha comunicato che è in corso di predisposizione, congiuntamente a Confindustria, una nota di approfondimento su alcuni aspetti ancora oggetto di interlocuzione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

ANCE Messina informerà le imprese associate sugli ulteriori chiarimenti e sulle modalità operative che saranno definite.

Allegati
Nota-INL-4634-del-24-06-2026_All_1
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Formedil_circ_53-2026_prot_364_Nota_INL_4634_2026
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Modulo-istanza-recupero-crediti-PAC_(1)
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circolare_ance_INL_patente_a_crediti_15-07-2026
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