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Caldo nei cantieri: controlli ispettivi, sicurezza e CIGO. Ecco cosa verificherà l’Ispettorato del Lavoro

14 Luglio 2026
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L’emergenza caldo non rappresenta più un fenomeno occasionale ma una condizione strutturale con cui il settore delle costruzioni dovrà confrontarsi sempre più frequentemente.

Per questo motivo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, ha aggiornato le indicazioni operative destinate agli ispettori, definendo i criteri con cui saranno svolti i controlli nelle aziende e nei cantieri durante il periodo estivo.
Le nuove istruzioni si inseriscono nel quadro del Protocollo nazionale sulle emergenze climatiche approvato con il D.M. n. 95/2025 e superano definitivamente un approccio emergenziale, richiedendo alle imprese una gestione preventiva e strutturata del rischio da stress termico.

Particolare attenzione sarà rivolta ai settori maggiormente esposti, tra cui edilizia, lavori stradali, agricoltura, logistica e attività svolte prevalentemente all’aperto.

Cosa controlleranno gli ispettori

Le verifiche non si limiteranno alla presenza della documentazione obbligatoria, ma riguarderanno soprattutto la concreta applicazione delle misure organizzative previste dall’azienda.

In particolare saranno oggetto di controllo:

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Gli ispettori verificheranno che il DVR sia stato aggiornato con una specifica valutazione del rischio da stress termico e che siano state individuate adeguate misure di prevenzione e mitigazione.

Organizzazione del lavoro

Sarà verificata la rimodulazione degli orari di lavoro, con eventuale anticipazione delle attività nelle ore più fresche della giornata o sospensione delle lavorazioni nella fascia oraria più critica (indicativamente tra le ore 12:00 e le 16:00), anche nel rispetto delle eventuali ordinanze regionali e comunali.

Pause e rotazione del personale

Le pause dovranno essere realmente fruibili in aree ombreggiate o climatizzate e dovrà essere prevista la rotazione dei lavoratori impegnati nelle attività più gravose, limitando l’esposizione prolungata alle elevate temperature.

Idratazione e dispositivi di protezione

Durante i controlli sarà verificata la disponibilità di acqua potabile fresca nei cantieri e l’utilizzo di indumenti idonei, leggeri, traspiranti e adeguati alle lavorazioni svolte.

Formazione e informazione

Le imprese dovranno dimostrare di avere informato lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore, sulle corrette procedure di prevenzione e sulle modalità di primo soccorso.

Sorveglianza sanitaria

Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento del Medico Competente nella gestione dei lavoratori maggiormente esposti o considerati “fragili”.

Coinvolgimento degli RLS

Gli ispettori verificheranno anche la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) nell’ambito della valutazione del rischio.

Nei cantieri attenzione anche a PSC e POS

Per i cantieri temporanei e mobili la vigilanza riguarderà anche tutta la documentazione prevista dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

In particolare saranno verificati:

  • la presenza della valutazione del rischio microclimatico nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
  • la presenza delle misure organizzative nei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici;
  • il corretto coordinamento tra PSC e POS;
  • l’attività svolta dal Coordinatore per l’Esecuzione (CSE);
  • gli obblighi dell’impresa affidataria nella verifica della congruenza dei POS e dell’applicazione delle misure di sicurezza.

Possibile sospensione delle lavorazioni

L’INL ricorda che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutela della salute dei lavoratori e, quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile, deve valutare anche la sospensione temporanea delle attività lavorative.

Analogo obbligo grava sul preposto, che deve intervenire ogni volta che rilevi situazioni di pericolo durante lo svolgimento delle lavorazioni.

CIGO per eventi climatici

Si ricorda inoltre che, per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2026, resta operativa la disciplina speciale della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, comprese le ondate di calore.

La misura, fortemente sostenuta da ANCE, consente alle imprese di ricorrere alla CIGO senza computo nel limite ordinario delle 52 settimane e senza applicazione del contributo addizionale.

Il ruolo di ANCE Messina

ANCE Messina invita tutte le imprese associate a verificare con particolare attenzione la completezza della documentazione aziendale e di cantiere, aggiornando:

  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto;
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS);
  • procedure aziendali per la gestione del rischio caldo;
  • formazione e informazione del personale;
  • modalità di consultazione degli RLS;
  • organizzazione delle pause, dell’idratazione e della sorveglianza sanitaria.

L’Associazione continuerà a monitorare gli aggiornamenti normativi e le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mettendo a disposizione delle imprese associate tutte le informazioni utili per affrontare correttamente la stagione estiva e ridurre il rischio di contestazioni durante le attività ispettive.

In allegato, le circolari Ance e INL e i dati delle temperature massime nella nostra provincia dal 1 al 10 luglio 2026

Allegati
INL_nota_5484_2026
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Nota_5752_INL
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circolare_ance_rischio_caldo_08-07-2026
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dal_01-07-2026_al_10-07-2026
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