
Confindustria ha diffuso una nota di commento alla circolare INAIL n. 17/2026, fornendo importanti chiarimenti operativi sul certificato medico utile per il rientro al lavoro dopo un infortunio o una malattia professionale.
Il principale elemento di novità riguarda il superamento dell’obbligo del cosiddetto “certificato definitivo” o “di chiusura dell’infortunio”: ai fini del rientro al lavoro, assume rilevanza esclusivamente la data di fine prognosi contenuta nell’ultimo certificato medico trasmesso all’INAIL e disponibile per il datore di lavoro tramite il portale dell’Istituto.
Quando il lavoratore può rientrare in azienda
Secondo quanto chiarito dall’INAIL, il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa dal giorno successivo alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato medico disponibile, senza necessità di ulteriori certificazioni sanitarie.
Confindustria evidenzia inoltre che:
Sorveglianza sanitaria e visita del medico competente
La nota richiama poi l’attenzione sul rapporto tra fine prognosi e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Confindustria precisa che il certificato INAIL riguarda esclusivamente la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro, non equivale automaticamente a un giudizio di idoneità alla mansione specifica e che la visita del medico competente deve essere attivata solo nei casi espressamente previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, ad esempio:
La documentazione allegata approfondisce inoltre il funzionamento dei diversi certificati medici INAIL e le modalità operative di gestione dei flussi informativi tra lavoratore, medico, INAIL e datore di lavoro.
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