
Una recente sentenza del TAR Sicilia – Catania (Sez. I, n. 479/2026) interviene sul tema del calcolo della soglia di anomalia nelle gare aggiudicate con il criterio del minor prezzo, chiarendo l’applicazione del cosiddetto principio del “blocco unitario” nel metodo del taglio delle ali.
La pronuncia riguarda una procedura di gara per lavori pubblici nella quale la stazione appaltante aveva calcolato la soglia di anomalia utilizzando il criterio assoluto, considerando separatamente le offerte con identico ribasso. Tale impostazione è stata contestata da un operatore economico, che ha sostenuto la necessità di applicare il criterio del blocco unitario, secondo cui le offerte con identico ribasso devono essere considerate come un’unica offerta ai fini dell’accantonamento nelle ali.
Il quadro normativo
La decisione del TAR si inserisce nell’ambito della disciplina prevista dal d.lgs. 36/2023, che all’art. 54 stabilisce che, nelle gare di lavori e servizi sotto soglia aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti devono indicare negli atti di gara il metodo per individuare le offerte anomale, scegliendo tra quelli previsti nell’Allegato II.2.
Nel caso esaminato, il disciplinare di gara prevedeva l’applicazione del Metodo A, che riproduce sostanzialmente il meccanismo già previsto dal previgente Codice dei contratti pubblici.
Il principio affermato dal TAR
Il Tribunale amministrativo ha chiarito che, nell’applicazione del Metodo A:
Questo orientamento si pone in continuità con la giurisprudenza consolidata, che già con l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2017 aveva affermato il principio del blocco unitario nel calcolo della soglia di anomalia.
Effetti sulla procedura di gara
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto illegittimo il calcolo effettuato dalla stazione appaltante e ha disposto:
La pronuncia conferma quindi che la corretta applicazione delle regole di calcolo della soglia di anomalia costituisce un passaggio essenziale per garantire trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.
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