
Dopo la pubblicazione delle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 23 febbraio 2026, già oggetto di approfondimento sul nostro sito il 24 febbraio scorso, arrivano ulteriori chiarimenti operativi rivolti alle stazioni appaltanti in materia di gestione informativa digitale (BIM).
Il documento di approfondimento pubblicato il 27 febbraio analizza in modo sistematico gli aspetti applicativi delle Linee guida, offrendo una vera e propria “guida pratica” per le amministrazioni chiamate ad applicare l’Allegato I.9 del Codice dei contratti pubblici
Quando il BIM è obbligatorio
Viene ribadito che:
Si conferma dunque l’impianto già illustrato nella nostra precedente news, ma con un livello di dettaglio operativo maggiore.
Adempimenti strutturali vs adempimenti di gara
Uno degli aspetti più rilevanti è la distinzione tra:
Prima di poter bandire gare in BIM, la stazione appaltante deve:
2. Obblighi per il singolo appalto
Per ogni gara BIM occorre:
Il quadro si inserisce in continuità con il principio di “prevalenza contrattuale” e di strutturazione organizzativa evidenziato dalle Linee guida MIT.
ACDat e piattaforme di e-procurement: funzioni diverse
Il documento chiarisce anche la differenza tra:
Si tratta di due strumenti distinti ma complementari nel sistema digitale degli appalti.
Le figure professionali coinvolte
Viene ribadita la distinzione tra:
Per le imprese, questo significa un rafforzamento della dimensione organizzativa e documentale nella fase di gara.
Implicazioni per le imprese
Per le imprese di costruzione, il quadro normativo e operativo conferma che:
Il BIM non è più solo modellazione, ma struttura organizzativa, governance e gestione del rischio.
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