
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC SEDE PALAZZO SCIARRA
Con la Delibera n. 49 del 10 febbraio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito un principio di grande rilievo per le procedure di partenariato pubblico-privato (PPP) e finanza di progetto:
le varianti migliorative al PFTE sono sempre ammissibili, anche se il disciplinare non prevede una clausola specifica o sub-pesi dedicati, purché i criteri di valutazione consentano di valorizzarle in modo oggettivo e trasparente.
Il parere riguarda una procedura per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione, ma i principi affermati hanno portata generale per tutte le procedure ex art. 193 del D.Lgs. 36/2023.
Il principio affermato da ANAC
L’Autorità ha ribadito che:
Non è quindi necessario che la lex specialis preveda espressamente una voce autonoma dedicata alle varianti. È sufficiente che i criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica siano strutturati in modo tale da consentire la valorizzazione di soluzioni migliorative.
Discrezionalità dell’ente concedente
ANAC richiama l’art. 185 del Codice dei contratti pubblici, evidenziando che:
La mancata previsione di sub-pesi specifici per le varianti non rende illegittima la procedura.
Implicazioni operative per le imprese
Per le imprese che partecipano a gare in PPP o finanza di progetto:
Il principio rafforza la funzione propositiva del privato nella finanza di progetto e consolida un orientamento coerente con la natura collaborativa dell’istituto.
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