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Procedure negoziate e divieto di sorteggio: il MIT chiarisce ruolo e limiti della selezione del RUP (Parere 4013/2026)

23 Febbraio 2026
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Nelle procedure negoziate sottosoglia, il numero di operatori economici da invitare costituisce un minimo e non un massimo, e il ricorso al sorteggio resta una soluzione solo residuale.

È quanto chiarisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Parere n. 4013 del 5 febbraio 2026, intervenendo sull’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 in materia di selezione degli operatori economici.

Il chiarimento assume particolare rilievo operativo per stazioni appaltanti e RUP nella gestione delle procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia.

Il quesito: è possibile limitare gli inviti senza sorteggio?

Il quesito riguardava le procedure negoziate ex art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, si chiedeva se, qualora gli operatori qualificati risultino in numero superiore rispetto a quelli che si intende invitare (ad esempio 10 operatori per lavori sopra 1 milione di euro), il RUP possa procedere a una selezione discrezionale evitando il sorteggio.

Numero minimo, non numero massimo

Il MIT chiarisce innanzitutto che l’espressione normativa “almeno cinque” o “almeno dieci” individua un numero minimo di operatori da consultare, non un tetto massimo
La norma garantisce un livello minimo di confronto concorrenziale, ma non impone un limite superiore agli inviti.

Divieto di sorteggio: principio generale

L’art. 50, comma 2, del Codice vieta il ricorso al sorteggio o ad altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo situazioni particolari e specificamente motivate in cui non sia praticabile alcun altro metodo di selezione.

Il divieto è stato ribadito:

  • dall’Allegato II.1 al Codice;
  • dal Comunicato ANAC del 5 giugno 2024;
  • da precedenti pareri MIT

Il Parere 4013 si inserisce in continuità con questo orientamento.

Selezione discrezionale del RUP: sì, ma su criteri oggettivi

Il MIT conferma che, quando gli operatori qualificati sono numerosi, il RUP può procedere alla selezione senza ricorrere al sorteggio, purché:

  • i criteri siano predeterminati negli atti della procedura (determina a contrarre, avviso di indagine di mercato, regolamento elenchi);
  • siano oggettivi e coerenti con l’oggetto dell’affidamento;
  • rispettino i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Non è ammessa una scelta meramente discrezionale o ex post: la selezione deve rappresentare l’applicazione coerente di criteri già stabiliti e verificabili.

Indicazioni operative per le imprese

Per le imprese di costruzione il parere comporta alcuni effetti concreti:

  • maggiore rilevanza dei criteri qualitativi e oggettivi inseriti negli avvisi di indagine di mercato;
  • riduzione dell’alea connessa a meccanismi casuali di selezione;
  • necessità di presidiare con attenzione la fase preliminare di manifestazione di interesse.

Per le stazioni appaltanti, invece, diventa essenziale definire in modo puntuale i criteri di selezione già nella fase di impostazione della procedura.

In sintesi

Il Parere MIT 4013/2026 chiarisce che:

  • il numero di operatori da invitare è un minimo garantito, non un limite massimo;
  • il sorteggio è ammesso solo in via eccezionale e motivata;
  • la selezione del RUP è legittima solo se fondata su criteri oggettivi e predeterminati.

Un chiarimento che rafforza l’impianto del Codice dei contratti pubblici e consolida il principio di trasparenza nelle procedure negoziate sottosoglia.

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