
Il TAR Lazio (sentenza n. 2533/2026) ha affermato un principio di grande rilievo operativo per imprese e professionisti: l’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia, come modificato dal Decreto “Salva Casa”, prevale sulle previsioni urbanistiche comunali incompatibili.
Il caso
Una proprietaria aveva presentato SCIA per cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione, senza opere, per una singola unità immobiliare situata in zona omogenea ammessa (A, B o C ex DM 1444/1968).
Roma Capitale aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA richiamando le NTA del PRG, che consentivano il cambio verso abitazioni solo in caso di “ripristino” dell’originaria destinazione.
Il principio affermato dal TAR
Il Tribunale ha chiarito che:
Implicazioni operative per le imprese
Per le imprese di costruzione e i tecnici:
La sentenza rafforza un orientamento già emergente: il mutamento di destinazione d’uso post Salva Casa non è più rimesso alla sola discrezionalità pianificatoria locale, ma si colloca in un quadro normativo direttamente applicabile.
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