
Con la delibera n. 25 del 28 gennaio 2026, l’ANAC ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in materia di avvalimento nei lavori pubblici, affermando che:
l’avvalimento avente ad oggetto attestazione SOA e certificazione di qualità integra sempre un avvalimento operativo, e non di garanzia.
Il principio è stato affermato nell’ambito di un parere di precontenzioso relativo a una gara per lavori aeroportuali, in cui l’operatore economico era stato escluso per carenza del contratto di avvalimento.
Il principio affermato dall’ANAC
Ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento deve indicare in modo specifico e determinato le risorse messe a disposizione.
L’ANAC ribadisce che:
L’impresa ausiliaria deve mettere a disposizione l’intero apparato organizzativo che ha consentito il conseguimento dei requisiti.
Perché il contratto è stato ritenuto nullo
Nel caso esaminato:
Secondo l’Autorità, la messa a disposizione delle risorse risultava inadeguata e indeterminata, con conseguente nullità del contratto di avvalimento e legittimità dell’esclusione.
Cosa cambia operativamente per le imprese
Il parere chiarisce definitivamente che:
❌ non è ammesso il prestito meramente cartolare della SOA;
❌ non è sufficiente richiamare genericamente l’“intera azienda”;
❌ non è possibile avvalersi della sola certificazione ISO senza trasferire il sistema organizzativo sottostante.
È invece necessario:
✔ indicare in modo concreto e verificabile mezzi, personale, struttura tecnica;
✔ garantire la disponibilità effettiva dell’apparato organizzativo;
✔ assicurare che la stazione appaltante possa valutare la reale idoneità delle risorse prestate.
In sintesi
L’ANAC rafforza l’orientamento sostanzialistico in materia di avvalimento:
Per le imprese, ciò impone una particolare attenzione nella redazione dei contratti di avvalimento, soprattutto nelle gare di lavori di importo rilevante.
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