
Con l’entrata in vigore della legge 14 gennaio 2026, n. 1, viene profondamente rivista la disciplina della responsabilità amministrativa ed erariale azionabile davanti alla Corte dei Conti, con effetti diretti sull’operatività delle stazioni appaltanti e, indirettamente, sulle imprese impegnate negli appalti pubblici.
La riforma supera definitivamente il regime emergenziale introdotto durante il periodo Covid e ridefinisce il perimetro del rischio amministrativo, nel tentativo di contrastare la cosiddetta “burocrazia difensiva” e favorire decisioni più rapide ed efficaci.
Le principali novità introdotte dalla legge 1/2026
La nuova disciplina conferma che la responsabilità erariale può sorgere solo in presenza di dolo o colpa grave, escludendo in modo strutturale la colpa lieve.
Elemento centrale della riforma è la tipizzazione della colpa grave, che non è più rimessa a valutazioni generiche ma ricondotta a fattispecie specifiche individuate dal legislatore.
Accanto a ciò, la legge introduce un sistema articolato di esimenti, che escludono la responsabilità quando:
Limiti al danno risarcibile e copertura assicurativa
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la quantificazione del danno erariale.
Salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, il risarcimento non può superare:
La riforma introduce inoltre l’obbligo di polizza assicurativa per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche, a copertura dei danni da colpa grave, rafforzando la tutela dei funzionari e la stabilità dell’azione amministrativa.
Impatti operativi sugli appalti pubblici
Nel settore dei contratti pubblici, la nuova disciplina punta a un riequilibrio del rischio tra ente e funzionario, favorendo:
Per le imprese, il nuovo quadro può tradursi in procedure più fluide e tempi decisionali più certi, pur nel rispetto dei controlli e delle responsabilità previste dall’ordinamento.
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