
TAR Campania ribadisce il principio dell’autovincolo e la tutela dell’affidamento degli operatori economici
Il bando di gara vincola non solo i concorrenti, ma anche la stazione appaltante che lo ha emanato. Lo ha ribadito il TAR Campania, Sezione VII, con la sentenza 23 gennaio 2026, n. 475, riaffermando un principio centrale nel sistema degli appalti pubblici: le regole della lex specialis devono essere applicate integralmente, anche quando appaiano incongrue o non perfettamente allineate al quadro normativo, salvo il formale esercizio del potere di autotutela.
Il caso esaminato
La controversia riguardava una procedura di gara per l’affidamento di un servizio rientrante tra quelli sensibili ai fini della prevenzione delle infiltrazioni criminali, per i quali è richiesta l’iscrizione nella white list prefettizia.
Il bando prevedeva espressamente, a pena di esclusione, il possesso dell’iscrizione nell’elenco oppure, in alternativa, la presentazione della domanda di iscrizione, equiparando le due situazioni ai fini della partecipazione.
Nonostante tale previsione, la stazione appaltante aveva escluso l’operatore economico primo classificato, ritenendo insufficiente la sola domanda di iscrizione e richiamando un orientamento giurisprudenziale ritenuto ostativo.
La decisione del TAR
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l’esclusione per violazione della lex specialis e del principio di autovincolo.
Secondo i giudici, il bando di gara, pur non avendo natura normativa, costituisce un atto amministrativo generale che vincola l’amministrazione, la quale non può disapplicarne le clausole senza un preventivo e formale annullamento in autotutela.
Il Collegio ha inoltre chiarito che:
Implicazioni operative per le imprese
La pronuncia rafforza la centralità della lex specialis e offre un’importante garanzia per le imprese che partecipano alle gare pubbliche: le regole fissate nel bando devono essere chiare, stabili e coerentemente applicate dall’amministrazione.
Eventuali errori o incongruenze del bando non possono essere corretti “a valle” della procedura, ma solo attraverso gli strumenti formali previsti dall’ordinamento.
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