
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 3854 dell’11 dicembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla revisione prezzi nei contratti di lavori avviati prima del 30 giugno 2023, ma con offerte presentate successivamente a tale data.
Secondo il MIT, ai fini dell’applicazione del meccanismo straordinario del Decreto Aiuti (art. 26 D.L. 50/2022), conta esclusivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Se tale termine è successivo al 30 giugno 2023, il Decreto Aiuti non è applicabile, anche se la procedura è stata avviata prima.
In questi casi, il contratto resta disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e deve essere valutato alla luce:
Il MIT chiarisce infatti che la revisione prezzi non è automatica: la stazione appaltante deve verificare la capienza del quadro economico, la disponibilità delle somme per imprevisti e l’equilibrio complessivo dell’intervento.
Ricadute operative
Le imprese sono chiamate a verificare attentamente:
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