Anche se per gli incarichi di progettazione formalizzati entro il 30 giugno 2023, i contenuti della progettazione e i livelli devono seguire il d.lgs. 50/2016, ciò non incide sull’appalto di lavori “a valle” dello stesso progetto. Infatti, a tutte le gare di appalto bandite dopo il 1° luglio 2023 dovrà essere applicato il nuovo Codice d.lgs. 36/2023.
È quanto rappresentato dal servizio giuridico del MIT nel parere n. 2128/2023, riguardo a un quesito volto a comprendere la necessità per le Stazioni appaltanti di aggiornare il capitolato speciale d’appalto (CSA) e lo schema di contratto per l’affidamento di lavori banditi dopo il 1° luglio, ma progettati entro il 30 giugno 2023.
Nella risposta al quesito, il MIT specifica che: se in linea generale il nuovo Codice è divenuto efficace a far data dal 1° luglio 2023, in base al combinato disposto degli articoli 225, comma 9 e 226, comma 2 dello stesso Codice, le disposizioni dell’articolo 23 del previgente d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. Per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il nuovo codice acquista efficacia.
Pertanto, quanto già progettato sulla base del d.lgs. 50/2016 può rimanere invariato, mentre alla gara di lavori bandita dopo il 1° luglio 2023 deve applicarsi il nuovo Codice d.lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).