Nella seduta n.57 del 3 novembre 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia.
La riforma costituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare.
Il testo opera su cinque versanti:
Il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.
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GOVERNANCE DEL “PIANO MATTEI”
Poi ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del continente africano.
Il “Piano Mattei”, di durata quadriennale, avrà l’obiettivo di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo di questi ultimi e prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari.
Inoltre, rafforzerà il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano.
Il testo prevede la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all’individuazione, alla definizione e all’attuazione degli interventi del Piano e l’impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali. Saranno attuate azioni di partenariato nei seguenti settori:
-cooperazione allo sviluppo;
-promozione delle esportazioni e degli investimenti;
-istruzione, formazione superiore e formazione professionale;
ricerca e innovazione;
salute, agricoltura e sicurezza alimentare;
approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche;
tutela dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici;
-ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali;
-valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell’ambito delle fonti rinnovabili;
–sostegno all’imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile;
-promozione dell’occupazione;
-turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.
In merito alla governance, il decreto prevede l’istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, e dagli altri Ministri, dai Viceministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del Made in Italy, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dai presidenti dell’ICE-Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, della società Cassa depositi e prestiti S.p.a., della società SACE S.p.a., della società Simest S.p.a., da rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, delle università, della società civile e del terzo settore, di enti pubblici e privati.
La Cabina di regia:
Inoltre, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio una struttura di missione che:
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CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO
Ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:
Di seguito i contenuti principali.
Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo. Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”; si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento; si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.
Inoltre, si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.
Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.
Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.
Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.
Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.
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PROVVEDIMENTI SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
Il decreto interviene con norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all’accertamento di tale condizione, alla revisione dei suoi processi valutativi di base, alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità. L’obiettivo è di assicurare il riconoscimento della condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili, alle persone con disabilità, al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Il provvedimento si inquadra nel programma di riforme che, a partire dalla Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), prevede l’attuazione di una specifica normativa in materia di disabilità, intitolata “Legge quadro per le disabilità”.
Il decreto risulta particolarmente innovativo rispetto all’attuale contesto normativo in particolare sotto cinque aspetti:
Si prevede per tutto l’anno 2025 una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.
Il decreto introduce disposizioni volte a definire, anche con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore delle persone con disabilità.
A tale fine si prevede l’istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte, oltre ai ministri competenti per materia, un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell’ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.
La Cabina di regia effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità, elabora linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni; verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA); assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile. Nelle more dell’individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità – anche promuovendo collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire obiettivi di servizio. Inoltre, concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali si assistenza integrata. Infine, assicura il raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP istituita presso la Presidenza del Consiglio.
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STATI DI EMERGENZA
Ha deliberato:
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Inoltre ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione all’espressione del parere favorevole del Governo in merito all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, per il triennio 2022-2024, siglata in data 22 giugno 2023 dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
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NOMINE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato:
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POTERE SOSTITUTIVO
Infine ha deliberato l’attribuzione al Commissario unico, Generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, del compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti agli impianti di gestione rifiuti inerti “LEROSE SRL”, nel comune di Bucine, Località le Valli, zona Cave, e nel comune di Pontedera, località Gello Pontedera (Pisa), nonché quello relativo al lotto V Empoli-Castelfiorentino strada Regionale 429, Val d’Elsa, nel comune di Empoli.
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Infine ha esaminato alcune Leggi regionali deliberando in particolare di non impugnare:
-la legge della Regione Umbria n. 10 del 15/09/2023, recante “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale))”;
-la legge della Regione Piemonte n. 20 del 19/09/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)”;
-la legge della Regione Veneto n. 25 del 19/09/2023, recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica”.