Decreto Infrastrutture pubblicato in GURI: sospensione del recupero dell’anticipazione e CIGO per emergenze climatiche - È entrata in vigore il 21 agosto 2026 la Legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione del Decreto Legge n. 107/2026, cosiddetto “Decreto Infrastrutture”, recante disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali, l’attuazione del PNRR e ulteriori misure finanziarie. Tra le disposizioni di maggiore interesse per le imprese del settore delle costruzioni assume particolare rilievo l’articolo 1-bis, relativo al recupero dell’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici di lavori. Sospensione del recupero dell’anticipazione Per gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti possono, su richiesta dell’appaltatore, autorizzare la sospensione del recupero dell’anticipazione del prezzo previsto dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici. La misura è stata introdotta per sostenere le imprese alle prese con difficoltà di approvvigionamento e con gli incrementi eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. La sospensione: deve essere richiesta dall’appaltatore e non opera automaticamente; riguarda gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione; può essere autorizzata per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; non si applica agli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR. La disposizione introduce quindi una deroga temporanea al meccanismo ordinario che prevede il progressivo recupero dell’anticipazione attraverso le trattenute operate sui singoli Stati di avanzamento lavori. La misura può consentire alle imprese interessate di mantenere, almeno temporaneamente, una maggiore disponibilità finanziaria durante l’esecuzione dell’opera. Rimane tuttavia l’esclusione dei lavori finanziati in tutto o in parte dal PNRR. ANCE è impegnata affinché tale limitazione possa essere superata nel primo provvedimento normativo utile. CIGO ed emergenze climatiche La legge di conversione conferma inoltre le misure introdotte dall’articolo 6, comma 1, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa determinate da eventi oggettivamente non evitabili, comprese le situazioni connesse alle eccezionali ondate di calore. Per le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività comprese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, i periodi di CIGO riconosciuti per tali eventi non vengono computati ai fini del limite massimo ordinario di 52 settimane nel biennio mobile. Le relative istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con il Messaggio n. 2418/2026. ANCE Messina informa Considerata la rilevanza della disposizione relativa all’anticipazione per le imprese impegnate nell’esecuzione di lavori pubblici, ANCE Messina invita le imprese associate interessate a verificare i contratti attualmente in corso, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per richiedere alla stazione appaltante la sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione. Gli Uffici dell’Associazione restano a disposizione delle imprese associate per eventuali approfondimenti. Allegati dl-107-2026-convertitoApri

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